CONTRIBUTO TAVOLI di PIETRO GARBARINO

RELAZIONE PER GRUPPO DI LAVORO HUMAN FACTOR 
GRUPPO DI LAVORO GIUSTIZIA SOCIALE E DIRITTI 

Gli elementi fondamentali che introducono principi basilari di giustizia sociale nella
nostra Costituzione sono rappresentati dall’art. 2 e dal secondo comma dell’art. 3.

Infatti il citato art. 2 richiama il principio di solidarietà nell’ambito della promozione
della persona e dell’individuo, mentre l’art. 3 afferma che è compito della Repubblica
rimuovere tutti gli ostacoli di ordine materiale morale e sociale che si frappongono tra
il libero e pieno sviluppo della persona umana e la sua condizione di fatto.

Tale principio dovrebbe diventare il programma fondamentale di azione di ogni
governo della Repubblica e il principio di solidarietà diventa proprio la chiave 
interpretativa e operativa attraverso la quale realizzare questo programma di
generalizzata promozione sociale, che la Costituzione impone sia al legislatore che al
Governo della Repubblica.


Per sviluppare tale principio di solidarietà, che ha le sue antiche origini nella
“fraternitè” della rivoluzione francese, occorre muoversi in una prospettiva di
sviluppo di tutti i diritti di tutela collettiva, che sono quelli che riguardano non solo
ed esclusivamente l’individuo nella sua singolarità, ma l’individuo nell’ambito delle
formazioni sociali e nel contesto in cui vive ed opera.

Per fare tutto ciò evidentemente sussistono grandi problemi, tra i quali le limitazioni
di carattere economico e finanziario, per cui occorrerebbe evidentemente operare su
tutte quelle limitazioni di carattere economico che indiscutibilmente incidono sui
diritti, quali ad esempio i tagli della spesa sanitaria, che evidentemente vanno a
diminuire le prestazioni sanitarie del servizio nazionale a sfavore della collettività e
di tutti gli individui che la compongono.

Un notevole problema in tal senso è rappresentato dal principio di pareggio di
bilancio che ha visto la recente modifica dell’art. 81 della Costituzione, e che
dovrebbe essere o abrogato, o quantomeno applicato in modo tale da ricevere lo
spazio lo spazio sufficiente a tutta quella parte della spesa pubblica che concorre a
tutelare i diritti collettivi, in adempimento dell’obbligo della solidarietà. Obbligo che
peraltro ha una origine, non solo morale ma giuridica, e che non è sancito solo dalla
nostra Costituzione, ma anche dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e dal Trattato
di Lisbona.

Per fare tutto ciò bisogna applicare una politica riformista che sviluppi tutte le
disposizioni normative che ampliano i diritti in senso solidaristico.

La difesa del territorio; la difesa della sanità pubblica; la difesa dell’istruzione
pubblica; la difesa dei contratti collettivi nazionali di lavoro; lo sviluppo e la
promozione dell’edilizia residenziale pubblica, la scelta partecipativa sulle attività
della P.A. quali i consumi, l’ambiente, il lavoro e i servizi pubblici.

Tutto ciò deve essere coniugato in maniera tale da poter coordinare le scelte politiche
con la disponibilità delle risorse. Là dove non ci sono risorse, infatti si verifica la
immancabile conseguenza che le scelte politiche siano di tipo deprivativo, anziché
essere di tipo tale da poter concorrere a sviluppare i diritti collettivi.

La proposta che può scaturire da tale problematica è quella di imporre, all’interno dei
bilanci di qualsiasi ente pubblico, a partire dallo Stato, lo stanziamento di una quota
del bilancio dell’Ente stesso da impiegare nelle attività di solidarietà sociale,
attraverso le quali lo Stato e gli Enti possano adempiere al proprio compito
fondamentale che è appunto quello di rimuovere gli ostacoli per il pieno sviluppo
della personalità dell’individuo e per lo sviluppo della società.

Si tratta di garantire, in altri termini, almeno una parte delle risorse fiscali per lo
sviluppo degli strumenti della partecipazione e della solidarietà. Tale proposta può diventare una prima e vera riforma economica in senso democratico, per adempiere al
programma di governo principale, che è proprio quello dettato dal secondo comma
dell’art. 3 della Costituzione.

Mi auguro di poter sviluppare ulteriormente questo tema anche in altre e successive
occasioni.

(Avv. Pietro Garbarino)